Il riscatto della Laurea
Notizia Inserita in data 21/7/2010
 
IL RISCATTO DELLA LAUREA 
Di Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
 
Non esiste lavoratore che durante la sua vita lavorativa non abbia valutato la convenienza di un riscatto per periodi non lavorati ed ammessi a questo tipo di scelta.
Il riscatto in genere, è un istituto creato per aumentare il diritto e la misura della pensione coprendo periodi pregressi non interessati da obbligo contributivo (obbligatorio, volontario, figurativo o da altro riscatto) ed espressamente previsti dalla legge. La spesa varia a seconda che si applichino le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo, misto o contributivo, a seconda dell’età, del sesso, del periodo da riscattare. Numerose le novità introdotte in materia dall’articolo 1, comma 77 della legge 247/2007 (Finanziaria 2008) che ha modificato, attraverso l’inserimento dei commi 4bis,  5bis e  5ter, l’articolo2 del dlgs. n. 184/1997 ed importanti sono le istruzioni fornite in proposito dall’Istituto della Previdenza Sociale con messaggio n. 654 del 9/01/2008, circolare n. 29 dell’11/03/2008 e messaggio n. 7425/2008.
Periodi ammessi al riscatto
Sono riscattabili:
> il corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati;
> il lavoro prestato all'estero in paesi non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale;
> i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro;
>  i congedi per gravi motivi familiari per una durata massima di due anni;
> i congedi per formazione e studio;
> interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro quando sono previste da una specifica disposizione di legge contrattuale per una durata massima di tre anni a partire dal 01/01/1996 (in alternativa è ammesso il ricorso alla contribuzione volontaria).
> il lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996 .
Come già accennato, il costo del riscatto varia a seconda del sistema pensionistico al quale si appartiene: contributivo, retributivo o misto; analizziamone le differenze.
Pensione retributiva: appartengono al sistema retributivo coloro che al 31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di contribuzione. Per questi lavoratori gli anni riscattati saranno utili  sia per il diritto che per la misura accorciando la  distanza per il raggiungimento del pensionamento di vecchiaia e di anzianità.
Pensione contributiva: appartengono al sistema contributivo coloro che hanno iniziato a lavorare dal 01/01/1996. Per questi lavoratori il pensionamento è assicurato con soli 5 anni di versamenti.
Pensione mista: appartengono al sistema misto coloro che alla data del 31/12/1995 non avevano ancora maturato 18 anni di contribuzione. In questo caso la pensione sarà calcolata con i due sistemi: retributivo per i periodi ante 1995 e contributivo per i periodi dal 01/01/1996 in poi e il riscatto sarà calcolato a secondo del periodo nel quale si colloca, quindi con il sistema della riserva matematica o con quello più semplice adottato nel sistema contributivo.
 
Il riscatto del corso legale di studi universitari
 
Titoli che danno diritto alla domanda di riscatto:
- Gli effettivi anni accademici del corso legale di laurea quattro o cinque che siano, ad esclusione degli anni così detti “fuori corso”;
- la laurea conseguita all’estero purché sia riconosciuta in Italia. Il periodo da riscattare sarà pari alla corrispondente durata in Italia per un analogo corso; il riscatto sarà possibile anche se gli studi, iniziati all’estero, sono stati completati in Italia;
- la laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede;
- i periodi di studio per conseguire il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria;
- i corsi equiparati alla laurea, di durata corrispondente ai diplomi universitari, laurea breve, diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca successivi alla laurea di durata non inferiore a due anni (decreto legislativo 184/1997).
Non è necessario riscattare l’intero periodo di studi ma si può chiedere di coprire anche periodi inferiori all’intero corso di laurea, secondo le personali convenienze (riscatto parziale).
Esclusioni
Non è possibile ottenere il riscatto:
 quando il corso di laurea non sia concluso;
 quando i periodi di studio ammessi al riscatto siano concomitanti con periodi già coperti da contribuzione;
 per i periodi fuori corso;
 per corsi di laurea già riscattati presso altri fondi.

Chi può richiederlo
Il riscatto può essere richiesto
- dai lavoratori dipendenti;
- dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- dai lavoratori iscritti ai fondi speciali e dagli iscritti alla gestione separata: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, venditori porta a porta, professionisti senza cassa (D.lgs. n. 184/1997)
La circolare INPS n. 82/2004 fornisce apposite istruzioni per il riscatto richiesto da questi ultimi. Per loro però il periodo riscattabile dovrà essere individuato dal 31/03/1996 in poi, data in cui e’ divenuta obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata ai sensi della legge 335/95.
Requisiti
Quello della laurea è il tipo di riscatto più conosciuto e forse il più frequente e oggi più conveniente che nel passato.
Il periodo di laurea può essere, oggi,  ammesso a riscatto anche se il soggetto richiedente non ha neppure un contributo settimanale versato prima o dopo il periodo da riscattare. Un’opportunità, questa, concessa dalla Finanziaria 2008 che ha offerto ai giovani la possibilità di chiedere il riscatto già alla conclusione del periodo del corso legale anche in assenza di contributi lavorativi, con possibilità di maggiore dilazione (120 rate mensili).
In questo caso il riscatto versato verrà dall’INPS “conservato” in apposita evidenza contabile e sarà costituito da un versamento contributivo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 7 della legge 233/90 , sul quale verrà applicato l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’AGO.
Per fare un esempio, considerato che il minimo per artigiani e commercianti nel 2009 è pari a Euro 14.240,00, il costo per riscattare un anno, sarà pari a 4.699,00 (14.240,00 x 33% = 4.699,00).
Il montante maturato e rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, sarà trasferito in seguito, su domanda, alla gestione previdenziale a cui il soggetto apparterrà.
Altre grande novità scaturita dalle ultime norme in materia è la possibilità, per i giovani che andranno in pensione con il sistema contributivo e in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 335/95, di vedersi considerati utili gli anni di riscatto di laurea, così come quelli pagati per i contributi volontari, non solo per la determinazione della pensione ma anche per il raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva richiesta sia per la pensione di vecchiaia sia per quella di anzianità; con la normativa precedente, gli anni riscattati non potevano essere computati nei periodi di contribuzione necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia (40 anni). Di conseguenza gli anni di studio saranno considerati validi per qualsiasi forma di pensionamento come avviene per i lavoratori che si trovano nel sistema retributivo.
Questa novità riguarda anche coloro che hanno presentato domanda di riscatto in periodi antecedenti all’1/01/2008.

La domanda
La domanda, da redigere su modello “RL1” per il riscatto della laurea dei lavoratori dipendenti o sul modulo RLP per il riscatto nella gestione separata, può essere presentata in qualsiasi momento, ma e’ consigliabile presentarla al più presto perché  più ci si avvicina all’età della pensione e più alta e’ la somma da pagare considerato che l’onere viene calcolato sulla retribuzione dell’ultimo anno di attività. La stessa può anche essere presentata dai familiari superstiti che hanno diritto alla reversibilità. La domanda può essere fatta in qualsiasi delle gestioni previdenziali obbligatorie in cui il soggetto sia stato iscritto, ma non si può fare domanda di riscatto per gli stessi periodi già richiesti in altro fondo pensionistico obbligatorio.
Alla domanda va allegato:
-  il certificato rilasciato dall’Università o da scuole universitarie;
- il modello O1M/sost per attestare la retribuzione percepita al momento della domanda.
Una volta accolta la domanda, l’INPS invia al richiedente i bollettini per l’effettuazione del pagamento da effettuare entro 60 giorni dall’invio in unica soluzione se e’ in atto una domanda di pensione o a rate con un massimo di 120 negli altri casi.

Il calcolo del riscatto
Molteplici gli elementi che incidono sull’importo calcolato per il riscatto:
 l’età in quanto più avanzata è, più alto e’ l’importo;
  il sesso, in quanto le donne, che statisticamente vivono più degli uomini, pagheranno di più;
 il periodo da riscattare e la posizione reddituale del lavoratore al momento della domanda.
Il riscatto viene chiesto per il periodo del corso legale di laurea che ha inizio dal primo anno accademico che va dal primo novembre e termina il 31 ottobre. Viene ammesso solo il corso legale della laurea, e non anche i periodi di fuori corso. E’ possibile riscattare anche più lauree ma non un corso di laurea che non si sia concluso.
I contributi riscattati vengono collocati dall’ente previdenziale esattamente nel periodo in cui il richiedente ha frequentato il corso di laurea e questo potrebbe risultare molto favorevole per coloro che devono riscattare periodi ante 1996 perché parte della pensione sarà calcolata con il sistema retributivo (più conveniente).
Il calcolo viene determinato con il criterio della riserva matematica per i periodi ante 31/12/995 ed e’ molto complesso.
Più facile il calcolo per i periodi da riscattare che si collocano dopo tale data nel sistema contributivo, in quanto viene effettuato applicando alla retribuzione dei dodici mesi precedenti, l’aliquota vigente  al momento della presentazione della domanda di riscatto che, ricordiamo, è a totale carico del lavoratore. Per dare un’idea, basta calcolare sulla somma degli stipendi percepiti negli ultimi 12 mesi, l’aliquota contributiva del proprio settore di attività in vigore al momento della domanda e moltiplicare il risultato per gli anni di riscatto richiesti.
Per fare un esempio:
Il Sig. Gi., ha iniziato a lavorare il 01/04/1996 in qualità di dipendente rientrando quindi nel sistema contributivo e vuole riscattare il diploma di laurea triennale;  ha uno stipendio lordo annuo di euro 25.000,00. Il calcolo del riscatto ammonterà a euro 25.000,00 x 33% = 8250,00 euro annuo. Il totale dell’importo che verrà chiesto dall’INPS per riscattare i tre anni sarà di 24.750,00 euro. Su tale cifra il Sig. Gi, possessore del solo reddito da lavoro dipendente, potrà recuperare, in sede di dichiarazione dei redditi il 27%,(fascia a cui appartiene per il reddito derivante da rapporto di lavoro). Se suddividerà il pagamento del riscatto in 10 anni e nel 2008 avrà pagato 2.475,00 euro, potrà recuperare, nella busta paga di luglio 2009 tramite presentazione del modello 730, un importo pari a 668,00 euro (27% di 2.475,00 euro).
Se gli anni da riscattare si collocano in parte nel periodo ante 1996 e in parte negli anni successivi, il calcolo sarà misto: in parte retributivo, per gli anni ante 1996 e contributivo per i periodi successivi.

Il pagamento del riscatto
Il valore del riscatto, comunicato dall’INPS, potrà essere pagato in unica soluzione o in modalità rateale che dal 2008 è possibile in 10 anni (120 rate mensili in luogo delle precedenti 60 rate in cinque anni) a seguito delle modifiche apportate dalla legge 247/2007 in attuazione di quanto disposto nel protocollo d’intesa del 23/07/2007 tra governo e parti sociali.
Se il soggetto decide di pagare in un’unica soluzione, il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta.
Alle rateazioni relative alle domande presentate a decorrere dal primo gennaio 2008, non saranno applicati gli interessi di rateazione calcolati secondo il tasso legale per effetto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008. Alla luce delle rinnovate norme, colui che ha presentato domanda prima della riforma potrà ripresentarla rinunciando alla domanda precedente per usufruire delle nuove regole più favorevoli o, se il pagamento e’ in atto, chiedere di interrompere la domanda in corso ottenendo l’accredito del periodo già coperto, presentando nel contempo una nuova domanda per il periodo residuo. In questo caso l’INPS nel ricalcalo del nuovo importo, terrà in conto del diverso momento di presentazione della domanda.
I termini di pagamento devono essere rigorosamente rispettati altrimenti la domanda decade e si dovrà ripresentare facendo scattare nuovi calcoli e nuovi importi da pagare.
Se tra il momento della domanda e il pagamento del riscatto il soggetto interessato va in pensione, la somma o le rate rimanenti, dovranno essere versate con un unico pagamento. Non potrà essere rateizzato il riscatto richiesto da un soggetto già in pensione.
Riscatti on line
Con il messaggio n. 22370 del 13/09/2007, l’INPS detta le nuove modalità di pagamento on line dei contributi da riscatto tramite poste italiane (www.inps.it servizi on line- cittadino), sistema già in uso per il pagamento dei contributi per il lavoro domestico.

Deducibilità e detraibilità fiscale
Gli importi pagati per il riscatto di laurea (al netto degli eventuali interessi pagati per la rateazione dal 01/01/2001 sono integralmente  deducibili dalla propria dichiarazione dei redditi e senza limite alcuno così come previsto dall’articolo 10 TUIR 917/96 modificato dall’articolo 13 del D.lgs. n. 47/2000. Pertanto più alto è il reddito, maggiore e’ il risparmio fiscale che ad oggi può concretizzarsi su uno sconto dal 23 al 43 per cento di quanto pagato per il riscatto.
Nel caso di pagamento totale può accadere che non vi sia capienza nell’imposta da recuperare, in questo caso il contribuente non potrà godere interamente del beneficio fiscale non potendo rimanere a credito d’imposta.
Viene inoltre concessa la possibilità per i genitori di poter detrarre dall’imposta il 19% dei costi sostenuti per il riscatto di laurea dei figli quando gli stessi abbiano un reddito che non supera i limiti previsti per i familiari fiscalmente a carico (attualmente pari a euro 2840.51).
E’ importante rilevare che per la particolare gestione fiscale attribuita alla categoria dei così detti “minimi” non è possibile per tali soggetti, dedurre le quote versate per il riscatto del corso universitario, a meno che non possano dedurle da altri redditi diversi da quello che genera dall’attività con Partita IVA. Infatti a questa categoria di contribuenti è consentito dedurre dai costi di attività, solamente i contributi versati in ottemperanza di un obbligo di legge (iscrizione a una gestione previdenziale o cassa privata)
Osservazioni

 Oggi come oggi, non conoscendo il futuro delle nostre pensioni, non e' facile dare un consiglio sulla convenienza o meno di una richiesta di riscatto, soprattutto se la persona che ne fa domanda è un soggetto alla sua prima esperienza lavorativa.
I calcoli sono comunque molto complessi e necessitano di una profonda conoscenza del sistema pensionistico e della situazione personale del richiedente; nel valutare la convenienza dell’operazione non bisognerà dimenticare di considerare gli eventuali alternativi rendimenti dei fondi pensione integrativi di cui tanto si parla di questi tempi.
Per dare una risposta certa, dovremmo programmare un futuro molto lontano nel tempo e quindi assolutamente imprevedibile, specie in tempi di continue mutazioni e riforme.
Sicuramente se ne potrà valutare la convenienza se alla base vi è la necessità di utilizzare i periodi oggetto di riscatto per maturare il diritto a pensione, un po’ meno se l’obiettivo è quello di aumentare l’importo della pensione, in questo caso occorrerà mettere sul piatto della bilancia costi e benefici.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it

 
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