Obbligo di indicazione della partita IVA sull’home page dei siti web
Notizia Inserita in data 11/9/2007
 


Sembrerebbero partiti dalla DRE Liguria i primi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria sull’osservanza dell’obbligo di indicare il numero di partita IVA sulla home page dei siti web, così come previsto dall’articolo 35del DPR 633/1972 come modificato dall’articolo 2 del DPR 404/2001 e riportato qui di seguito.

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

La risoluzione  dell’Agenzia dell’entrate n. 60 del 16/05/2006 ha chiarito inoltre che l’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA possessori di un sito e non solo coloro che svolgono attività di commercio elettronico in quanto gli obblighi indicati al comma 1 e quelli indicati al comma 2  si riferiscono a due diverse operazioni. Per questi ultimi infatti viene imposto l’obbligo di indicare  l’indirizzo del proprio sito nella dichiarazione di inizio attività.
 L’indicazione del numero di partita IVA va effettuate anche quando il sito web venga utilizzato ai soli scopi pubblicitari.
La violazione a tale norma comporta una sanzione che va da 258.23 euro ad un massimo di 2065.83 euro.
Un invito a tutti coloro che ci leggono e che sono possessori di siti Web a verificare la propria posizione.
Rossella Quintavalle
C.d.l. in Roma
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